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Regolamento UE 1223/2009: la guida completa per le aziende

April 4, 2026

Il Regolamento (CE) n. 1223/2009 è la struttura portante giuridica della sicurezza dei cosmetici nell'Unione Europea. Adottato nel 2009 e pienamente applicabile dal 2013, disciplina ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato dell'UE — dagli shampoo di massa ai profumi di lusso.

Cosa copre

Il Regolamento definisce un "prodotto cosmetico" come qualsiasi sostanza destinata a essere messa in contatto con le parti esterne del corpo umano (pelle, capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) o con i denti e le mucose della cavità orale, al fine di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, proteggerli o mantenerli in buono stato.

Obblighi principali

Valutazione della sicurezza (Articolo 10)

Ogni prodotto cosmetico deve essere sottoposto a una valutazione della sicurezza da parte di una persona qualificata prima dell'immissione sul mercato. Ciò include il profilo tossicologico, la struttura chimica e i livelli di esposizione.

Documentazione Informativa sul Prodotto (Articolo 11)

Un dossier completo deve essere conservato e reso disponibile alle autorità per 10 anni dall'immissione dell'ultimo lotto sul mercato.

Notifica (Articolo 13)

I prodotti devono essere notificati alla Commissione Europea tramite il CPNP prima dell'immissione sul mercato.

Etichettatura (Articolo 19)

10 elementi obbligatori di etichettatura. Consulta la nostra guida completa all'etichettatura.

Dichiarazioni (Articolo 20)

Le dichiarazioni relative ai prodotti devono essere comprovate e conformi ai criteri comuni stabiliti dalla Commissione.

Gli Allegati — il cuore del Regolamento

AllegatoContenutoRilevanza
Allegato IISostanze vietateOltre 1.600 sostanze vietate. I prodotti che le contengono sono illegali.
Allegato IIISostanze soggette a restrizioniSostanze consentite solo con restrizioni (limiti di concentrazione, condizioni).
Allegato IVColorantiColoranti consentiti con condizioni.
Allegato VConservantiConservanti consentiti con concentrazioni massime.
Allegato VIFiltri UVFiltri UV consentiti con concentrazioni massime.

BeautyGuard e il Regolamento 1223/2009

Il nostro sistema di valutazione degli ingredienti è costruito direttamente su questo Regolamento:

  • Sostanze dell'Allegato II → Vietato (punteggio: 0)
  • Sostanze degli Allegati III-VI → Soggetto a restrizioni (punteggio: 60)
  • Allergeni noti → Allergene (punteggio: 50)
  • Ingredienti registrati in CosIng → Noto (punteggio: 65-80)

Ogni punteggio è tracciabile a una specifica disposizione legislativa — non a opinioni arbitrarie.

Verifica i tuoi prodotti rispetto alla normativa UE →

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